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Successione: agevolazione 'prima casa' anche per immobile su due Comuni catastali, se unito di fatto ai fini fiscali

Venerdì 17/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile beneficiare dell'agevolazione "prima casa" in successione nel caso di un'abitazione catastalmente suddivisa in due particelle appartenenti a Comuni catastali diversi.

Il caso esaminato



Con la Risposta a interpello n. 145 del 14 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate affronta il caso di alcuni eredi che hanno ricevuto in successione un'abitazione costituita da un'unica unità immobiliare con due garage pertinenziali, ma catastalmente suddivisa in due particelle ricadenti in due distinti Comuni catastali
Poiché tale circostanza impedisce l'accorpamento catastale, gli istanti chiedono se sia comunque possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" sull'intero fabbricato, indicando nella dichiarazione di successione un'unica rendita catastale determinata dalla somma delle rendite delle due particelle.

Le conclusioni dell'Agenzia



L'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l'agevolazione "prima casa" si applica anche ai trasferimenti per successione, purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa, ed è estesa anche alle relative pertinenze nei limiti stabiliti dalla legge.
Nel caso in esame, pur confermando che non è possibile procedere alla fusione catastale di particelle appartenenti a Comuni catastali diversi, l'Amministrazione richiama il principio già espresso nella risposta a interpello n. 155/2023: il beneficio può essere riconosciuto anche quando l'abitazione è formalmente composta da due particelle distinte, purché queste risultino "unite di fatto ai fini fiscali", in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, secondo la procedura prevista dalla circolare n. 27/E del 2016.

Di conseguenza, nel caso prospettato, l'agevolazione "prima casa" può essere richiesta per l'intero fabbricato ereditato e per una sola pertinenza di categoria C/6, a condizione che venga preventivamente effettuata l'unione di fatto ai fini fiscali delle due particelle e che siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.

Considerata inoltre la particolarità della fattispecie, l'Agenzia ritiene ammissibile la presentazione della dichiarazione di successione in formato cartaceo (Mod. 4), così da consentire l'indicazione di entrambe le particelle catastali e la corretta applicazione dell'agevolazione. Entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione dovrà poi essere richiesta la voltura catastale degli immobili.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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