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Rottamazione-quinquies, seconda rata in scadenza il 30 settembre 2026

Giovedì 24/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Si avvicina il termine per il pagamento della seconda rata della Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione prevista dalla Legge di Bilancio 2026. La scadenza è fissata al 30 settembre 2026, data entro la quale dovrà essere effettuato il versamento.

La nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda determinati carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. In particolare, sono interessati i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Amministrazione finanziaria, nonché i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La misura consente di definire i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio e può riguardare anche contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate. Sono invece esclusi i debiti già regolarmente inseriti nella Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano pagate tutte le rate scadute.

Come effettuare il pagamento



La seconda rata può essere versata utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. Sono disponibili il servizio online di pagamento (Paga online) e i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPA.
È inoltre possibile attivare la domiciliazione bancaria delle rate attraverso l’area riservata, oppure effettuare il pagamento presso banche, Poste, ricevitorie e tabaccai. Sono inoltre disponibili gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai quali è possibile accedere previo appuntamento.

Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle scadenze: il mancato o insufficiente versamento delle rate previste dalla legge può determinare l’inefficacia della definizione agevolata, con conseguente perdita dei benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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