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Pagamento tributi catastali: stop ai conti correnti postali, si passa all’F24 dal 1° giugno 2026

Giovedì 09/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con il Provvedimento del 2 aprile l'Agenzia delle Entrate dispone una profonda revisione delle modalità di pagamento dei tributi catastali e ipotecari, prevedendo la soppressione dei sistemi di pagamento mediante conto corrente postale provinciale.
A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute dovranno effettuati esclusivamente tramite il modello F24 (delega unica). Di conseguenza, viene esclusa sia la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali – Territorio, sia l’annotazione a campione certo delle somme versate.

Fase transitoria: utilizzo delle somme già versate
Le somme preventivamente versate sui conti correnti postali provinciali, intestati agli Uffici provinciali – Territorio, dagli utenti abilitati ai servizi telematici, potranno essere utilizzate per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale fino al 1° settembre 2026.
Decorso tale termine:
  • le disponibilità residue potranno essere richieste a rimborso, previa richiesta da inoltrare entro i due mesi successivi tramite la piattaforma telematica di erogazione dei servizi;
  • in caso di mancata richiesta, eventuali giacenze residue saranno riversate all’Erario, ferma restando la possibilità di presentare istanza di rimborso all’Ufficio provinciale - Territorio competente entro i termini ordinari di prescrizione.


La chiusura definitiva dei conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali-Territorio è prevista per il 30 dicembre 2026.

Avvisi di liquidazione e sanzioni: obbligo di F24
Sempre a partire dal 1° giugno 2026, anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione e di atti di contestazione e irrogazione sanzioni, emessi dagli Uffici provinciali - Territorio, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante versamento unitario, con modello F24. Eventuali carichi degli Uffici relativi a crediti non ancora riscossi saranno iscritti a ruolo, mentre per i crediti insussistenti e inesigibili restano applicabili le procedure vigenti in materia di annullamento dei crediti erariali.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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