
|
L’accordo di sospensione del canone deve risultare da elementi oggettiviMercoledì 28/05/2025, a cura di FiscoOggi
In linea generale il reddito derivante dalla locazione di immobili a uso non abitativo corrisponde all’affitto pattuito fin quando risulta in vita il contratto o fino a un provvedimento di sfratto. Nel caso in cui il contribuente intenda giustificare un minor reddito fondiario dichiarato, derivante da locazione commerciale, a causa di un accordo di sospensione o riduzione del canone, è necessario che tale accordo sia provato in modo oggettivo, attraverso documenti dotati di data certa e non riconducibili esclusivamente alla parte interessata. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10871 del 24 aprile 2025, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Corte tributaria della Lombardia, che aveva invece riconosciuto validità a un accordo non registrato. Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/laccordo-sospensione-del-canone-deve-risultare-elementi-oggettivi |
|
STUDIO RAG. MAURO DOLCI |
STUDIO RAG. MAURO DOLCI |
|
Via di là dell'Acqua, 26 - 46033 Castel D'Ario (MN)Tel: 0376660031 - Fax: 0376661423Email: mauro@studiodolci.euP.IVA: 01424220208 |
Piazza dall'Oca 23 - 46037 Roncoferraro (MN) |
|