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La documentazione a sostegno delle operazioni 'triangolari' (IVA)

Lunedì 09/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


La Cassazione, con l’ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni “triangolari”, per essere non imponibili Iva, devono possedere un requisito “volontaristico”, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all’estero del bene.

Le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale.

L’articolo 58 Dl n. 331/1993 , prevede che sono non imponibili le “cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”. La cessione viene effettuata, quindi, non al destinatario finale della merce ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l’acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria. In tal caso, l’acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma quale fase preliminare dell’operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in un altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all’origine come destinatario finale.

I giudici di legittimità hanno specificato che il trasporto della merce all’estero non è un elemento di prova sufficiente (per quanto necessario) perché “al fine di considerare un’operazione triangolare come cessione intracomunitaria non imponibile, l’espressione letterale <<a cura>> del cedente, contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a) Dpr 633/1972 …” va interpretata “in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente … decidere di esportare i beni in un altro <<Stato membro>> e, quindi, non nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero (Cassazione, sentenza n. 4408/2018).
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