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Extraprofitti bancari: affrancamento della riserva e pagamento del contributo con crediti d'imposta, i chiarimenti delle Entrate

Giovedì 09/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti sul regime di affrancamento della riserva costituita in alternativa all'imposta sugli extraprofitti bancari. Al centro dell'interpello la determinazione della base imponibile e le modalità di versamento del contributo straordinario.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 133 del 4 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al contributo straordinario previsto per l'affrancamento della riserva costituita dalle banche in alternativa al versamento dell'imposta sugli extraprofitti introdotta dal Dl n. 104/2023.

Il caso esaminato



L'istanza è stata presentata da una banca che aveva scelto, in luogo del versamento dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti, di destinare a riserva non distribuibile un importo superiore al minimo richiesto dalla normativa. La società ha quindi chiesto se il contributo per l'affrancamento dovesse essere calcolato sull'intero ammontare della riserva risultante in bilancio oppure soltanto sull'importo minimo previsto dalla legge, pari a 2,5 volte l'imposta originariamente dovuta. Ha inoltre domandato se il contributo potesse essere versato mediante compensazione con crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del Dl n. 34/2020.

Le conclusioni dell'Agenzia



Secondo l'Agenzia, la base imponibile del contributo straordinario deve essere individuata nella misura minima della riserva richiesta dalla disciplina degli extraprofitti bancari, ossia nell'importo pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria. Pertanto, eventuali accantonamenti eccedenti effettuati dalla banca non rilevano ai fini del calcolo del contributo di affrancamento.

Con riferimento alle modalità di versamento, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il contributo straordinario può essere pagato mediante compensazione utilizzando anche i crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'articolo 121 del Dl n. 34/2020, purché siano rispettate le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente.

La risposta chiarisce quindi sia il perimetro della base imponibile dell'affrancamento sia la possibilità di ricorrere ai crediti fiscali acquisiti per assolvere il relativo versamento.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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