Telefono e Fax
Tel: 0376660031 Fax: 0376661423

Concordato preventivo biennale, cessazione per ricavi oltre soglia: rilevano anche le rimanenze

Martedì 27/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Chiariti i criteri da applicare per verificare il superamento del limite di ricavi previsto per la cessazione dell’accordo biennale.

Con le tre FAQ pubblicate il 13 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB) previste dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024. Il secondo chiarimento riguarda il calcolo della soglia di ricavi per le imprese che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel settore delle costruzioni.

In particolare, il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda un’impresa che esercita prevalentemente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, identificata dal codice attività 41.00.00 e soggetta all’ISA EG69U. Dopo aver aderito al CPB 2024-2025, l’impresa ha registrato nel 2025 un significativo aumento dei ricavi e chiede se, per verificare l’eventuale cessazione del concordato, debba considerare esclusivamente i ricavi previsti dall’articolo 85, comma 1, del TUIR, oppure applicare i criteri di calcolo della soglia stabiliti per gli ISA.

Cessazione del CPB: come si calcola la soglia dei ricavi



L’articolo 21, comma 1, lettera b-quater), del D.Lgs. n. 13/2024 prevede la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente dichiara ricavi, con esclusione di quelli indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 85, comma 1, del TUIR, o compensi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, maggiorato del 50%.

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia richiama anche il decreto ministeriale 18 marzo 2024, che ha approvato l’ISA DG69U per le attività di costruzioni, applicabile al periodo d’imposta 2023. Tale decreto stabilisce che, per determinare il limite di applicazione dell’indice, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate secondo gli articoli 92 e 93 del TUIR. Il medesimo criterio è confermato dal decreto di approvazione dell’ISA EG69U applicabile dal periodo d’imposta 2025.

Alla luce di queste disposizioni, l’Agenzia ritiene corretto che, anche ai fini della cessazione del CPB, la verifica del superamento della soglia del 50% da parte dell’impresa interessata tenga conto della variazione delle rimanenze.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
Il Dipartimento delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica per valutare gli effetti dell’aumento...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il Servizio Anagrafico Massivo SM1.02 per controllare...
 
Ieri
Il 2 novembre 2026 scade il termine per il versamento della seconda rata dei contributi soggettivi e...
 
Ieri
Si è aperta lo scorso 15 ottobre la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni di...
 
Ieri
Disponibile la versione definitiva della circolare dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli strumenti...
 
Venerdì 23/10
Il regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR consente, in presenza di specifici requisiti,...
 
altre notizie »
 

STUDIO RAG. MAURO DOLCI

STUDIO RAG. MAURO DOLCI

Via di là dell'Acqua, 26 - 46033 Castel D'Ario (MN)

Tel: 0376660031 - Fax: 0376661423

Email: mauro@studiodolci.eu

P.IVA: 01424220208

Piazza dall'Oca 23 - 46037 Roncoferraro (MN)