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Autodifesa dell’avvocato: il regime IVA e l’obbligo di ritenuta d’acconto
Lunedì 30/03/2026
a cura di Dott. Alessandro Manno
Quando un avvocato sceglie di difendersi personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 86 c.p.c.), la liquidazione delle spese processuali a carico della controparte soccombente segue regole fiscali specifiche. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 7356/2024) ha chiarito perché tale operazione sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, pur mantenendo l'obbligo della ritenuta d'acconto.
Il regime IVA: perché l'operazione è esclusa dall’ambito IVA:Secondo la Suprema Corte, la prestazione professionale resa dall'avvocato in favore di sé stesso non è soggetta a IVA per carenza dei presupposti fondamentali previsti dal D.P.R. 633/1972:
ATTENZIONE: Nonostante l'esclusione IVA, l'avvocato ha pieno diritto alla liquidazione di onorari e spese. Come confermato dall'Ordinanza n. 33758/2025, la difesa personale prevista dall’articolo 86 del c.p.c. non altera la natura professionale dell'attività svolta. Documentazione e Ritenuta d'AccontoSebbene l'avvocato non sia obbligato a emettere fattura (data l’esclusione dall’ambito IVA), l'incasso costituisce comunque reddito professionale soggetto a tassazione diretta. Gli obblighi del professionista:L'avvocato deve documentare la ricezione delle somme tramite l'emissione di una quietanza. Tale documento, unitamente alla copia della sentenza, giustifica l'incasso ai fini delle imposte sui redditi. Gli obblighi della parte soccombente (Sostituto d'imposta):La parte soccombente, agendo come sostituto d'imposta, deve applicare sulla somma liquidata la ritenuta d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 106E/2006, le somme rimborsate all'avvocato autodifeso mantengono la stessa qualificazione fiscale dei compensi corrisposti normalmente dalla parte soccombente direttamente al difensore della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La natura di "reddito di lavoro autonomo" non muta, rendendo obbligatoria l’applicazione della ritenuta al momento del pagamento. Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento. |
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STUDIO RAG. MAURO DOLCI |
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