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Atto notarile nullo per difformità catastale, la successiva conferma non esclude l’illecito disciplinare

Giovedì 01/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Cassazione chiarisce che la regolarizzazione dell’atto non elimina la responsabilità del notaio, già maturata al momento della stipula.

Il caso



La vicenda riguarda un atto di vendita immobiliare stipulato il 19 marzo 2019, nel quale mancava la dichiarazione degli intestatari relativa alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria, prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 a pena di nullità.

Il notaio era stato prosciolto dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Lombardia. Il successivo reclamo dell’Archivio notarile distrettuale di Como e del Ministero della Giustizia era stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, che aveva ritenuto rilevante, ai fini disciplinari, la successiva conferma dell’atto, intervenuta il 17 dicembre 2021.

La decisione della Cassazione



Con la Sentenza n. 22902 dell’8 luglio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha accolto il ricorso dell’Archivio notarile e del Ministero della Giustizia, cassando la decisione della Corte d’appello e rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione.

La Suprema Corte ha ribadito che il divieto previsto dall’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile riguarda anche gli atti affetti da nullità assoluta e che, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare del notaio, l’illecito si consuma nel momento in cui viene ricevuto l’atto nullo.

La possibilità, prevista dall’art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985, di confermare successivamente l’atto privo della dichiarazione di conformità catastale non produce quindi effetti sananti o estintivi sulla responsabilità disciplinare già maturata. La successiva eliminazione della causa di nullità può assumere rilievo, secondo la Corte, esclusivamente nella valutazione della gravità della condotta.

La Cassazione ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, escludendo anche i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel giudizio, e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano il nuovo esame della controversia, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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