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Agenzia Entrate, nuovi codici tributo per il pagamento parziale delle somme dovute da controlli automatizzati

Martedì 06/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973.

I nuovi codici sono utilizzabili quando il contribuente, destinatario della comunicazione, non intende versare l'intero importo richiesto, indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intende effettuare il pagamento soltanto di una parte della somma.

I nuovi codici tributo



Tra i codici istituiti figurano quelli relativi all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, compresi gli interessi e le sanzioni, con specifiche codifiche anche per gli importi dovuti in relazione alle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.
Sono inoltre istituiti codici tributo relativi al credito d’imposta per l’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, nonché all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale previste dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
La risoluzione prevede infine nuovi codici per il contributo straordinario sulla riserva previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, oltre a ulteriori codici destinati al modello F24 EP.

Per agevolare l’individuazione della corretta codifica, nella tabella allegata alla risoluzione, accanto ai nuovi codici sono riportati anche i corrispondenti codici tributo già utilizzati per i versamenti spontanei.

Modalità di compilazione



In caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Devono inoltre essere riportati il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis.

Per il modello F24 EP, i codici sono esposti in corrispondenza degli importi a debito versati; il campo “sezione” deve essere valorizzato con “Erario” (valore F), mentre il codice atto e l’anno di riferimento devono essere riportati negli appositi campi.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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